200614853 - L'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (a cui è subentrato l'art. 69, comma settimo, del successivo d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui alla base della richiesta giudiziaria vi sia un atto di gestione, provvedimentale o negoziale, non deve farsi riferimento al momento della determinazione volitiva o al momento in cui lo stesso venga esternalizzato nell'ambito dell' "iter" procedurale, ma al momento in cui il destinatario ne sia venuto a conoscenza con modalità idonee ad attestarne la definitività e l'operatività, oltre che la conoscibilità. (Nella specie, relativo al caso riguardante l'azione di annullamento del rapporto informativo relativo al servizio svolto nell'anno 1996 da un dipendente dell'Amministrazione finanziaria e il conseguente risarcimento dei danni, le S.U. hanno ravvisato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario dando rilievo, al fine del discrimine temporale, all'atto in cui, con la comunicazione all'interessato di tale rapporto si era conclusa - in data successiva al 30 giugno 1998 - la procedura prevista per la formulazione del giudizio complessivo relativo all'attività del dipendente stesso).