200614847 - In tema di riparto delle controversie fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione esclusiva amministrativa, deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione di opere, con il conseguente inserimento del secondo nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge, e tale natura pubblicistica dell'impiego non è esclusa né dalla mancanza di un atto formale di nomina, né dall'assenza di stabilità o dall'apposizione di un termine (essendo sufficiente che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché provvisorio), né, infine, dall'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato; tale principio subisce deroga nel caso di inserimento del lavoratore in una struttura separata ed autonoma dell'ente gestita con criteri imprenditoriali, consistenti nella tendenziale equiparazione dei costi ai ricavi, ovvero, ancora, nel caso in cui sia la legge a qualificare privato il rapporto di lavoro. (Nella specie, relativa al caso di una controversia avente ad oggetto una vicenda che si collocava interamente prima del termine del 30 giugno 1998, previsto dall'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001, le S.U., sul presupposto che nel testo stesso dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si prevedeva la facoltà per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di nominare i direttori delle agenzie regionali per l'impiego con assunzione mediante contratto di diritto privato a termine e rinnovabile, donde la relativa qualificazione privatistica dell'inerente rapporto, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cognizione della controversia intentata da un direttore dell'Agenzia Regionale per l'Impiego della Basilicata nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche economiche per il riconoscimento di alcune pretese economiche derivanti dal pregresso rapporto di lavoro, così cassando con rinvio la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario).