200614287 a - Qualora davanti al giudice italiano siano convenute più persone, delle quali soltanto alcune titolari della cittadinanza italiana, e la domanda proposta nei confronti di queste ultime si fondi su una "causa petendi" comune alla domanda proposta nei riguardi degli stranieri, sussiste, fra l'una e l'altra, quella connessione per il titolo che, ai sensi dell'art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), ha lo scopo di facilitare l'instaurazione del litisconsorzio passivo, consentendo la "vocatio in ius" dei diversi litisconsorti in "simultaneus processus", con la conseguente idoneità a radicare la giurisdizione italiana. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza di appello dichiarativa della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, con la quale, nell'affermare che nell'ipotesi di cumulo soggettivo la presenza di un convenuto soggetto alla giurisdizione del giudice italiano era idoneo a realizzare la "potestas iudicandi" di tale giudice nei confronti degli altri convenuti stranieri, era stato tenuto esattamente conto del fatto che i convenuti erano stati citati in giudizio per rispondere, in via solidale, in virtù del medesimo fatto genetico dannoso, costituito dal concorso nel fatto illecito della diffamazione compiuta con il mezzo della stampa attraverso la diffusione di un articolo su un giornale tedesco, versandosi, perciò, nell'ipotesi tipica di connessione propria per identità di titolo).
200614287 b - Con riferimento al criterio del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" utilizzato dall'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell'illecito, anche al giudice del luogo nel quale è diffusa la pubblicazione, ma non anche al giudice del domicilio della persona offesa o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione non sia distribuita in questo Stato; sicché, in caso di un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, il soggetto offeso può promuovere l'azione risarcitoria contro l'editore sia dinanzi al giudice dello Stato del luogo di stabilimento dell'editore della pubblicazione, competente a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito nella loro integralità, sia dinanzi al giudice di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa e dove il danneggiato asserisca di aver subito una lesione della reputazione, il quale è competente a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.