200613659 (a) Nel sistema normativo conseguente
alla legge 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria
contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario solo in casi
marginali, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per
effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante
volte l'azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del
potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi
ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e
non come mera via di fatto. Pertanto, l'amministrazione deve essere convenuta
davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria
costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili (come la salute o
l'integrità personale); deve, ancora, essere convenuta davanti giudice
ordinario, quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l'effetto
indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela
del privato (versandosi, in tal caso, nell'ambito delle controversie meramente
risarcitorie). In particolare, nel settore delle occupazioni illegittime, sono ascrivibili alla giurisdizione
ordinaria le forme di occupazione "usurpativa" (giacché la
trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una
dichiarazione di pubblica utilità manca affatto), e così pure i casi in cui il
decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione ad un bene,
la cui destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta
giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o per sopravvenuta
scadenza del suo termine di efficacia. Dove, per contro, la situazione
soggettiva si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria ne va
chiesta al giudice amministrativo; alla giurisdizione di quest'ultimo sono
riconducibili anche i casi in cui la lesione di una situazione soggettiva
dell'interessato è postulata come conseguenza di un comportamento inerte (si
tratti di ritardo nell'emissione di un provvedimento risultato favorevole o di
silenzio), giacché ciò che in tali casi viene in rilievo è bensì un
comportamento, ma risolventesi nella violazione di una norma che regola il
procedimento ordinato all'esercizio del potere e perciò nella lesione di una
situazione di interesse legittimo pretensivo, non di diritto soggettivo.
200613659 (b) Nel sistema
normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, in tema di tutela
giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività
provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse
legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando
il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insti per la tutela
risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche
essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della
giurisdizione. E siccome deve escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento
dal previo annullamento dell'atto illegittimo e dannoso, al giudice
amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o
successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela
risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di
decadenza pertinente all'azione di annullamento. Il giudice amministrativo
rifiuta di esercitare la giurisdizione, e la sua decisione, a norma dell'art.
362, primo comma, cod. proc. civ., si presta a cassazione da parte delle
Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l'esame del
merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la
ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l'annullamento
dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.
200613659 (c) L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del provvedimento illegittimo (nella specie, esclusione dal corso di dottorato di ricerca ad opera del professore universitario), va proposta dinanzi al giudice ordinario, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico (nel caso, Università) sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l'inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione.