200613024 Poiché, ai sensi dell'accordo internazionale di Washington concluso il 31 ottobre 1950 (recepito nello Stato italiano con la legge 9 gennaio 1951, n. 11), i privilegi e l'immunità dalla giurisdizione italiana sono accordati ai soggetti del vertice dell'organizzazione della F.A.O. e ai funzionari di concetto appositamente individuati dello stesso Ente internazionale con riferimento all'ambito della loro attività connessa con i poteri di supremazia della medesima Organizzazione e con i relativi fini istituzionali, il godimento in regime di locazione in Italia di un immobile da parte di un funzionario della F.A.O., per abitarlo o per destinarlo ad altro suo uso diretto, integra un fatto che si colloca al di fuori della suddetta attività istituzionale e funzionale della F.A.O. stessa, sicché per le controversie (di pagamento per morosità, nella specie) insorgenti dal relativo contratto di diritto privato deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano.