200612546                 In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale m. 204 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché nell'ambito di detta fase la P.A. non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto a subentrare nell'alloggio vantato da un congiunto dell'assegnatario defunto, non diversamente da quella conseguente ad opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio medesimo, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

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