200611624 In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere - come precisato - all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela - NOTA: con questa sentenza le SS.UU. risolvono il contrasto che era insorto in seno alla II sezione sull’esercitabilità dell’azione di risoluzione in materia di contratto preliminare di vendita di cosa altrui, optando per la soluzione già abbracciata dall’orientamento maggioritario (cfr., in particolare, le sentenze nn. 13330 del 2000, 21179 del 2004 e 24782 del 2005 – in senso contrario si segnala soprattutto Cass. n. 8434 del 1995).