200611623                 Gli atti amministrativi emanati dal Consiglio regionale sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, dovendo escludersi che il nuovo e più ampio ruolo riconosciuto alle Regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, comporti la sottrazione di essi al sindacato giurisdizionale, ossia alla garanzia della tutela giurisdizionale contro gli atti dell'amministrazione pubblica; mentre un difetto di giurisdizione del giudice, amministrativo ma anche ordinario, può configurarsi solo nei confronti di atti del Consiglio regionale che non rivestano carattere amministrativo, ma siano espressione diretta di autonomia politica. (Nella specie si trattava dell'impugnazione dinanzi al TAR dell'atto di nomina dei componenti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; le Sezioni Unite, enunciando il principio di cui in massima, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo).

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