200611094   Poiché, a seguito dei principi fissati con la sentenza delle sezioni unite n. 500 del 1999, la tutela risarcitoria di cui all'art. 2043 cod. civ. dipendente da illegittimo esercizio della funzione pubblica è assicurata in relazione all'ingiustizia del danno, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante, indipendentemente dall'atteggiarsi come diritto soggettivo o interesse legittimo della posizione giuridica del privato la cui lesione è fonte del danno, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda - esulante dall'ambito di applicabilità del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - relativa al mancato riconoscimento dell'indennizzo per danni da guerra secondo le previsioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, assumendo la relativa pretesa risarcitoria del privato comunque la consistenza di diritto soggettivo, costituendo, invece, questione di merito la configurabilità in concreto della responsabilità della P.A., attenendo al riscontro della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito civile.

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