200611003 Nel giudizio di legittimitā, l'art. 371 bis cod. proc. civ., lā dove impone, a pena di improcedibilitā, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato per inesistenza materiale o giudica della notifica stessa, ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell'originario ricorso affetta da nullitā e che non si sia, allora, per questo costituita nel giudizio di legittimitā. Inoltre, attesa la perentorietā del termine in questione, il mancato deposito dell'atto od il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano l'improcedibilitā del ricorso rilevabile anche d'ufficio, la quale non č esclusa neppure dall'eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilitā della nullitā di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni.