200611001 Proposto ricorso rivolto ad ottenere la separazione personale dal coniuge con addebito al medesimo, una volta che il giudice - ritenuta superata, a seguito della intervenuta sentenza del giudice straniero (nella specie tedesco), la fase della verifica della litispendenza internazionale (in funzione dell'accertamento dell'obbligo, imposto dal regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di attenersi alla pronuncia del giudice straniero preventivamente adito, dichiarando la propria incompetenza) - abbia affrontato e risolto la questione di giurisdizione, ravvisando quella del giudice italiano per mancanza del requisito della identità o connessione tra le due cause (e ciò per essere quella proposta in Germania unicamente diretta alla tutela provvisoria dei figli ed alla presa d'atto della separazione di fatto instaurata tra i coniugi), avverso questa pronuncia è proponibile, non già il regolamento di competenza, né il regolamento preventivo di giurisdizione, ma esclusivamente l'impugnazione dinanzi al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo.