200610828.a
Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo
nell'art. 111 della Costituzione, il sindacato delle Sezioni unite della Corte
di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
continua ad essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della
giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi che
attengono all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo
esercizio, cui si riferiscono, invece, gli errori "in iudicando" o
"in procedendo", con la conseguenza che tale sindacato non č
invocabile nei casi in cui, come motivo di impugnazione, sia dedotto il difetto
di legittimazione ad agire.
200610828.b La controversia tra un privato ed il notaio rogante, avente ad oggetto la contestazione della tariffa in concreto applicata per l'atto stipulato nell'interesse del primo, appartiene, anche nel regime scaturito dalla dichiarazione di illegittimitā costituzionale dell'art. 33, comma secondo, lett. c) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80. come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, intervenuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di causa avente contenuto schiettamente patrimoniale, intercorrente tra privati, tale dovendosi considerare il notaio quando applica la tariffa nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera professionale.