200610701 Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'esatta determinazione dell'indennizzo dovuto al proprietario di un terreno coltivato danneggiato dalla fauna selvatica, ai sensi della legge reg. dell'Umbria 13 agosto 1984, n. 39, trattandosi di un indennizzo riconosciuto direttamente dalla legge e da liquidarsi secondo parametri prefissati: l'art. 4 della legge reg., infatti, nell'indicare i criteri per la determinazione dell'importo dovuto, non attribuisce alcun potere discrezionale alla P.A., la quale deve compiere soltanto una stima di carattere tecnico, volta ad individuare il primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati.