200610575 L'azione avente ad oggetto l'impugnativa del mancato rilascio in favore del medico istante e la dichiarazione dell'ingiustizia della relativa condotta omissiva da parte del competente Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri riguardanti il nulla-osta necessario per ottenere l'autorizzazione del sindaco ad apporre una targa a scopo pubblicitario - per i fini e nel rispetto delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), come integrata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il suddetto Ordine professionale esercita in proposito una verifica limitata al riscontro di elementi obiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico dalle quali esula qualsiasi aspetto di discrezionalità, al quale possa correlarsi una posizione di interesse legittimo del richiedente, dovendo, per converso, ritenersi quest'ultimo, nel concorso dei requisiti posti dalla richiamata legge, titolare di un diritto soggettivo al rilascio del predetto nulla-osta.