200609601a
Nel caso in cui un'impresa, esclusa da una gara d'appalto per l'affidamento di
lavori pubblici, abbia, in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 31
marzo 1998, n. 80, impugnato la delibera di esclusione e quella di aggiudicazione
dinanzi al Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33, comma secondo,
lettera e), del predetto d.lgs., la dichiarazione d'illegittimità costituzionale
di tale disposizione, nonché quella successiva dell'art. 7 della legge 21
luglio 2000, n. 205 (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 292 del 2000 e
n. 204 del 2004), pur avendo efficacia retroattiva, non comportano il venir
meno della giurisdizione del Giudice adito anche in ordine alla domanda di
annullamento di una nuova delibera di aggiudicazione (emessa a seguito della riapertura
della gara), avanzata dalla medesima ricorrente, successivamente all'entrata in
vigore della legge n. 205 cit., mediante la proposizione di motivi aggiunti,
essendo tale impugnazione riconducibile all'art. 6 della stessa legge, che
devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie relative a procedure
di affidamento dei lavori, nonchè all'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 1 della legge n. 205, che consente
d'impugnare mediante motivi aggiunti tutti i provvedimenti adottati in pendenza
del ricorso e connessi all'oggetto dello stesso.
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I consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici, ai sensi
dell'art. 36, comma quarto, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e sono inclusi
dall'allegato I alla direttiva CEE 14 giugno 1993, n. 93/37 tra le categorie di
organismi di diritto pubblico ai quali si applica la disciplina comunitaria
dettata per gli appalti di un certo importo, che impone la procedura di
aggiudicazione ad evidenza pubblica. Gli appalti di loro competenza sono quindi
assoggettati alla legge 1° febbraio 1994, n. 109, che comporta l'applicazione
delle procedure di scelta del contraente e dei criteri di aggiudicazione
previsti per le gare di pubblico incanto (artt. 20 e 21). Tali enti, inoltre,
esercitano poteri di pianificazione urbanistica attuativa e di esecuzione
d'infrastrutture nell'ambito delle aree individuate del territorio regionale,
sulla base di convenzioni concluse con le stesse regioni, delle quali possono
considerarsi concessionari per i relativi servizi attinenti all'urbanistica,
cui fa riferimento l'allegato XVIA del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158.
L'aggiudicazione dei lavori da parte di tali consorzi, nella fase prodromica
alla stipulazione del contratto di appalto, è pertanto configurabile come
provvedimento adottato dal gestore di un pubblico servizio, in un un
procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con
la conseguenza che, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
anche nel testo risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale
pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004, le
relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, estesa ai diritti patrimoniali conseguenziali all'annullamento
dell'atto amministrativo.