200608118   Con riferimento alle operazioni elettorali riguardanti le elezioni dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'art. 87 del d. P.R. 30 marzo 1957, n. 361, stabilisce che la Camera pronuncia giudizio definitivo su tutti i reclami presentati all'Ufficio Centrale elettorale durante la sua attivitā o posteriormente, con la conseguenza che tale funzione investe anche le ricusazioni pronunciate ai sensi dell'art. 22 dello stesso d.P.R., in tal modo rimanendo riservata alla cognizione della Giunta per le elezioni della Camera stessa la convalida di tutte le operazioni elettorali comprese quelle di ammissione delle liste. Pertanto, pur rilevandosi la natura amministrativa degli atti degli Uffici elettorali circoscrizionali e centrali, deve affermarsi il difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo su tali atti con riguardo al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, e tanto, in particolare, anche in relazione a quelle attivitā che hanno preceduto la convalida degli esiti delle elezioni, la cui attribuzione č rimessa a ciascuna Camera con un giudizio definitivo sui reclami avverso la ricusazione delle liste e sugli effetti di questi provvedimenti in ordine alla convalida stessa delle elezioni.

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