200606581 Giurisdizione civile per risarcimento dei danni da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità; conseguentemente, non configurandosi una questione di giurisdizione, è da dichiararsi inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione formulato in pendenza del giudizio civile di risarcimento nella supposizione della sussistenza della giurisdizione contabile. (Nella specie, un Comune aveva instaurato una controversia per il risarcimento dei danni nei confronti del direttore dell'U.T.C. e di due assessori comunali nei cui confronti era intervenuta sentenza penale - di condanna solo nei riguardi del primo e di estinzione del reato per gli altri - all'esito di un giudizio penale per truffa aggravata ai danni della P.A., nel quale si era costituito parte civile, e, nel corso del giudizio civile, uno dei convenuti aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione contestando quella del giudice ordinario in favore di quella contabile, ritenuto inammissibile dalla S.C. con l'affermazione del principio enunciato, rilevandosi, peraltro, che la giurisdizione in tal caso sarebbe comunque spettata al giudice ordinario).