200603275 La domanda di accertamento negativo dell'obbligo di partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e degli obblighi conseguenti è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non riguardando provvedimenti amministrativi in materia di pubblici servizi, e non essendo quindi riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 33, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla dichiarazione d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004. Sebbene, infatti, il Consorzio svolga un'attività connotata dai caratteri tipici di un pubblico servizio, sia per l'inserimento del soggetto nell'organizzazione amministrativa, sia per l'esercizio di una serie di funzioni d'innegabile valenza autoritativa, o comunque di natura non meramente materiale o tecnica, nel quadro della difesa dell'ambiente, l'obbligo di aderirvi, imposto dall'art. 48 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 alle imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di beni in polietilene, deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti dell'appartenenza al Consorzio ed i relativi obblighi (in particolare, quello di pagamento dei contributi), senza riservare all'autorità amministrativa alcun potere discrezionale nella scelta dei soggetti obbligati, sicchè la controversia non ha ad oggetto direttamente il sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo.