200602637 R.G.N. 17967 del 2004 (est. Proto)  (a)  Ai sensi del nuovo art. 2505-bis cod. civ., conseguente alla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione determini l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ.

 

 

200602637 R.G.N. 17967 del 2004 (est. Proto)  (b)  In relazione alla disciplina in materia di appalti pubblici di servizi dettata dalla direttiva 92/50/CEE del 10 giugno 1992 (come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria al riguardo) e dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della medesima direttiva, la Fondazione Accademia di Santa Cecilia costituisce organismo di diritto pubblico, essendo istituita per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, giacché persegue, senza scopo di lucro, l'educazione musicale della collettività e la formazione professionale dei quadri artistici (né essendo detta configurazione contrastata dalla circostanza che alla Fondazione sia consentito lo svolgimento di attività commerciali accessorie conformemente ai suoi scopi istituzionali, e che l'ente sia tenuto ad operare secondo criteri di efficienza e di imprenditorialità); e rispondendo per altro verso a tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 1, lettera b), della citata direttiva (oltre alla personalità giuridica, essendovi nella specie il requisito della dominanza pubblica), non rilevando che a tale Fondazione non si applichi - per effetto dell'art. 15 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 - la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici. Pertanto, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella del giudice ordinario, la cognizione della controversia relativa all'aggiudicazione di un appalto di pubblico servizio (tale essendo quello avente ad oggetto il servizio di biglietteria e il servizio di distribuzione pubblicitaria inerenti alle manifestazioni promosse dall'Accademia, non rilevando in senso contrario il "nomen iuris" di contratto di sponsorizzazione adottato dagli stipulanti) da parte della predetta Fondazione, in relazione alla qualità di organismo di diritto pubblico e, quindi, di amministrazione aggiudicatrice della medesima, tenuta, perciò, nell'affidamento dell'appalto, all'osservanza della disciplina di derivazione comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica.

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