200602635 La legge della Regione
Lombardia 16 giugno 2003, n. 7 detta una nuova disciplina dei consorzi di
bonifica, con abrogazione della precedente dettata dalla legge reg. 24 novembre
1984, n. 59, stabilendo, in particolare, con riferimento ai consorzi non
disciolti in applicazione della citata legge reg. n. 59 del 1984 (prevedente la
soppressione "ex lege" dei consorzi irrigui di carattere privato),
che l'istituzione, per ciascun comprensorio, del consorzio di bonifica ente
pubblico non priva di autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione ed i consorzi di miglioramento
fondiario operanti all'interno del comprensorio. Tale "ius
superveniens" - in quanto esclude l'effetto di affievolimento "ex
lege" del diritto soggettivo perfetto dei consorzi irrigui privati - per
un verso conferma la giurisdizione del giudice ordinario originariamente adito
nelle controversie aventi ad oggetto il diritto soggettivo di tali enti privati
ad esistere, diritto minacciato, appunto, da atti della Regione Lombardia
adottati in attuazione della, ora abrogata, legge regionale; per altro verso,
rende manifestamente inammissibile per sopravvenuta irrilevanza la questione di
legittimitą costituzionale, sollevata in relazione alla precedente legge
regionale, avente ad oggetto il dubbio se l'adozione di una disciplina regionale
prevedente la soppressione generalizzata per legge dei consorzi sia
compatibile, in particolare, con la riserva alla potestą esclusiva dello Stato
della materia "ordinamento civile", ai sensi del nuovo art. 117 Cost.