200602635                 La legge della Regione Lombardia 16 giugno 2003, n. 7 detta una nuova disciplina dei consorzi di bonifica, con abrogazione della precedente dettata dalla legge reg. 24 novembre 1984, n. 59, stabilendo, in particolare, con riferimento ai consorzi non disciolti in applicazione della citata legge reg. n. 59 del 1984 (prevedente la soppressione "ex lege" dei consorzi irrigui di carattere privato), che l'istituzione, per ciascun comprensorio, del consorzio di bonifica ente pubblico non priva di autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di  irrigazione ed i consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno del comprensorio. Tale "ius superveniens" - in quanto esclude l'effetto di affievolimento "ex lege" del diritto soggettivo perfetto dei consorzi irrigui privati - per un verso conferma la giurisdizione del giudice ordinario originariamente adito nelle controversie aventi ad oggetto il diritto soggettivo di tali enti privati ad esistere, diritto minacciato, appunto, da atti della Regione Lombardia adottati in attuazione della, ora abrogata, legge regionale; per altro verso, rende manifestamente inammissibile per sopravvenuta irrilevanza la questione di legittimitą costituzionale, sollevata in relazione alla precedente legge regionale, avente ad oggetto il dubbio se l'adozione di una disciplina regionale prevedente la soppressione generalizzata per legge dei consorzi sia compatibile, in particolare, con la riserva alla potestą esclusiva dello Stato della materia "ordinamento civile", ai sensi del nuovo art. 117 Cost.

 

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