200602630                 In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini di quanto stabilito dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, solo la scadenza del termine finale per il compimento dei lavori ha carattere perentorio, dovendo a tutti gli altri termini attribuirsi, invece, efficacia ordinatoria. Una tale interpretazione risulta avallata dall'art. 4 della legge 1 agosto 2002, n. 166, il quale - nel prevedere che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite dalle varie disposizioni di legge succedutesi in materia, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti - riferisce l'effetto di proroga anche ai connessi procedimenti espropriativi, compreso il termine per l'emissione del decreto di esproprio.

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