200602448 Ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, la mancata proposizione, da parte del convenuto, della eccezione di carenza di giurisdizione nella fase del procedimento cautelare "ante causam" (nella specie, "ex" art. 700 cod. proc. civ.) non comporta accettazione della giurisdizione del giudice italiano quanto al diverso ed autonomo giudizio di merito che segua quello cautelare, e non preclude, pertanto, al medesimo convenuto di eccepire, in esso, nel primo atto difensivo, il difetto di giurisdizione del giudice adito.