200602054 Le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale in servizio presso la soppressa direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, trasferito all'INPDAP ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 479 del 1994, appartengono, in virtù dell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001 (in cui è stato riprodotto il previgente art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998), alla giurisdizione del giudice ordinario se hanno ad oggetto il diritto a compensi (nella specie per indennità di fine rapporto e per lavoro straordinario) maturati successivamente al 30 giugno 1998, ovvero il calcolo dell'indennità di anzianità maturata in data successiva a quest'ultima data, non essendo applicabile l'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, il quale, assegnando le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, introduce un'eccezione al principio generale della giurisdizione sui diritti soggettivi e non è applicabile ad enti diversi da questi ultimi. Le controversie aventi ad oggetto il pagamento di spettanze economiche maturate dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1998 appartengono, invece, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto le inerenti domande riguardano rapporti che rientrano nello schema del pubblico impiego, con l'inquadramento nell'organizzazione istituzionale dell'ente.

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