200602044 Qualora siano state stipulate convenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 giugno 1986, n. 304, con i medici civili, generici o specialisti (ove le esigenze della sanità non potevano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali, come era accaduto nella specie con l'incarico conferito ad uno psichiatra, quale medico specialista, presso un Ospedale militare, per carenza di ufficiali medici), il prolungamento, rispetto alla prevista sua durata massima di tre mesi, di un incarico provvisorio attribuito a norma dell'art. 11, commi ottavo e nono, dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con d.P.R. n. 316 del 1990 (in attesa della copertura del posto con incarico a tempo indeterminato, con le procedure previste dall'art. 9 e dall'art. 11 dello stesso d.P.R.) non determina la trasformazione del rapporto del medico convenzionato da rapporto a termine a rapporto a tempo indeterminato, né si configura un diritto alla continuazione, in ogni caso, del rapporto lavorativo dopo il recesso dell'amministrazione, in attuazione del dettato dell'art. 9, n. 7, del suddetto d.P.R. 28 settembre 1990, n. 316.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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