200602044 Qualora siano state stipulate convenzioni, ai sensi dell'art.
1, comma secondo, della legge 21 giugno 1986, n. 304, con i medici civili,
generici o specialisti (ove le esigenze della sanità non potevano essere
soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie
locali, come era accaduto nella specie con l'incarico conferito ad uno psichiatra,
quale medico specialista, presso un Ospedale militare, per carenza di ufficiali
medici), il prolungamento, rispetto alla prevista sua durata massima di tre
mesi, di un incarico provvisorio attribuito a norma dell'art. 11, commi ottavo
e nono, dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti
ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con d.P.R. n.
316 del 1990 (in attesa della copertura del posto con incarico a tempo
indeterminato, con le procedure previste dall'art. 9 e dall'art. 11 dello
stesso d.P.R.) non determina la trasformazione del rapporto del medico
convenzionato da rapporto a termine a rapporto a tempo indeterminato, né si
configura un diritto alla continuazione, in ogni caso, del rapporto lavorativo
dopo il recesso dell'amministrazione, in attuazione del dettato dell'art. 9, n.
7, del suddetto d.P.R. 28 settembre 1990, n. 316.