200601373 Salva restando l'attribuzione al giudice ordinario della cognizione incidentale sull'atto amministrativo e del potere di disapplicazione dell'atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero antecedente sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico, resta esclusa dalla giurisdizione del giudizio ordinario l'azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, essendogli precluso il sindacato in via principale sull'atto o sul provvedimento amministrativo. Qualora, invece, non venga in contestazione il legittimo esercizio dell'attività amministrativa - come avviene nei casi in cui l'atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge - l'azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando, in tal caso, la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria, la quale resta subordinata all'iniziativa del ricorrente, essendo questi libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni, ovvero di riservarsi l'esercizio separato dell'azione risarcitoria dopo aver ottenuto l'annullamento dell'atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, cui compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo. (Fattispecie in tema di azione risarcitoria contro la P.A. proposta in via autonoma dopo l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, della delibera di approvazione del progetto esecutivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, del decreto di occupazione temporanea ed urgente e del decreto di espropriazione).