200601066 (a) - Ai sensi
dell'art. 140, lettera e), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la ripartizione
della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque
pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni
derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso
di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in
relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla
manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere
riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi
per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente
alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del
giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o
omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione
e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla
tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.
Pertanto, allorché venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in
efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione
di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela
degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la
domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e
attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla
cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per
territorio.
200601066 (b) - Anche ai
tribunali regionali delle acque pubbliche appartiene la competenza a disporre
un accertamento tecnico preventivo nei giudizi agli stessi devoluti, con la
conseguenza che l'accertamento tecnico preventivo disposto davanti ad altro
giudice è affetto da nullità; nondimeno, gli elementi emersi dal procedimento
di istruzione preventiva disposto dal giudice in sede ordinaria, pur non
potendo formare oggetto di formale acquisizione nelle controversie sottratte
alla cognizione del giudice in sede ordinaria e riservate alla competenza dei
tribunali delle acque, possono, per converso, essere legittimamente allegati
dalla parte interessata e valutati dal giudice specializzato come fatto
storico, alla stregua di una mera constatazione di una situazione di fatto in
essi rappresentata, specie se ad essa abbia poi fatto riferimento il consulente
tecnico nominato dallo stesso tribunale delle acque.