200600759a E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui prevede che nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati il P.G. presso la Corte di Cassazione svolge contemporaneamente le funzioni di promotore dell'azione disciplinare e di contraddittore del ricorrente: tale disposizione, infatti, nel porre una scissione tra la titolarità dell'azione disciplinare, appartenente al Ministro della Giustizia, e l'esercizio della stessa, che spetta al P.G., soddisfa l'esigenza di evitare che l'esercizio di detta azione sia attribuito ad un organo amministrativo; con l'emanazione della sentenza disciplinare, tuttavia, tale esigenza viene meno, con la conseguenza che nel giudizio di cassazione il P.G. non assume la posizione di contraddittore dell'incolpato, ma attua la sua qualità di soggetto imparziale nel processo.

 

200600759b In tema di liquidazione delle spese di giustizia, gli artt. 168 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 identificano chiaramente il magistrato che provvede alla liquidazione dell'indennità di custodia con quello titolare del procedimento in cui quelle spese sono state affrontate, stabilendo la stessa corrispondenza in riferimento all'ufficio competente a decidere sulle relative opposizioni, che hanno natura di vere e proprie impugnazioni incidentali. Qualora, pertanto, l'opposizione abbia ad oggetto un'indennità di custodia liquidata in sede penale, il procedimento è devoluto alla cognizione di un magistrato addetto al settore penale, con la conseguenza che, nonostante il rinvio operato dall'art. 170 al procedimento speciale previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione degli onorari di avvocato , l'obbligo di astensione del magistrato non è regolato dall'art. 51 cod. proc. civ., ma dall'art. 36, lettera h), cod. proc. pen.

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