200600141 (a) - Posto che
il provvedimento ordinante la liquidazione di una persona giuridica non
costituisce giusta causa (ai sensi dell'art. 2119, secondo comma ,cod. civ.) e
neppure, di per sé, giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro,
nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa,
il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del
lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di
denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del
licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono
improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della
procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una
condanna pecuniaria.
200600141 (b) - In tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa.