200525031 La
devoluzione alla giurisdizione tributaria delle questioni attinenti alla
debenza o meno della tassa di concessione governativa, ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l'art. 2 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si estende anche alle controversie pendenti
alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, che siano state erroneamente
proposte dinanzi alle commissioni tributarie, carenti di giurisdizione
all'epoca della proposizione della domanda. Il principio della "perpetuatio
iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. è espressione, rende
infatti irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi
successivi alla proposizione della domanda, solo nel caso in cui il sopravvenuto
mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli
aveva quando la domanda è stata introdotta, non già nel caso, inverso, in cui
esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente
privo.