200523018 - La decisione resa dal giudice
"ex" art. 426 cod. proc. civ., qualora contenga una pronuncia circa
la natura del rapporto dedotto in giudizio, decidendo parzialmente la causa nel
merito, preclude, a norma dell'art. 41 cod. proc. civ., il regolamento
preventivo di giurisdizione, a prescindere dalla forma del provvedimento
adottato, non potendosi ritenere decisione meramente interlocutoria avente
l'unico scopo di sottoporre la causa al rito del lavoro. (Nella specie la S.C. ha dichiarato
inammissibile il regolamento preventivo in presenza di una sentenza non
definitiva con cui il giudice del rito ordinario aveva rimesso in istruttoria
la causa per il mutamento del rito, ritenendo che la domanda di retribuzione
per la frequentazione di una scuola di specializzazione da parte di un medico
fosse riconducibile all'art. 409 cod. proc. civ., quale controversia avente ad
oggetto l'accertamento di un credito di lavoro subordinato.)