200521593 - Con riferimento al conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 15 "ter", commi secondo e terzo, d.lgs. n. 502 del 1992, si deve escludere: la natura concorsuale della procedura (agli effetti dell'art. 63, comma quarto, d.lgs. n. 165 del 2001), atteso che non č sufficiente che ad essa siano ammessi medici dipendenti da enti diversi da quello che la indice e soggetti dipendenti da strutture private, stante l'assenza di qualunque elemento idoneo a ricondurla ad una procedura concorsuale ancorchč atipica, essendo demandato ad una commissione il compito di predisporre un elenco, sulla base dei requisiti di idoneitā e senza attribuzione di punteggi e di graduatoria , da sottoporre al direttore generale, che conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilitā manageriale, ed avendo la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale la sola funzione di ampliare il campo dei soggetti tra cui il direttore opera la scelta; il carattere autoritativo del conferimento dell'incarico, stante la presenza di norme speciali (art. 3, comma primo "bis" e "ter" del d.lgs. n. 502 cit.; art. 3, comma secondo, d.lgs. n. 517 del 1999) che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle unitā sanitarie locali attraverso la previsione di atti di diritto privato. Conseguentemente, la controversia relativa al conferimento del suddetto incarico spetta alla giurisdizione dell'AGO.