200521592 – a) La natura di procedimento incidentale del regolamento di giurisdizione rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza è stata proposta, comporta che il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale si configuri relativamente a tutte le parti, costituite e non, del procedimento principale, mentre resta escluso il controllo di integrità del contraddittorio rispetto a quest'ultimo, non potendo essere diverse le parti del processo incidentale. Infatti, la statuizione sulla giurisdizione, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il quesito dell'eventuale esigenza di integrazione del contraddittorio.
200521592 – b) In materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63, comma primo, d.lgs. n. 165 del 2001, risulta chiaramente che le controversie concernenti (secondo il criterio del cosiddetto "petitum sostanziale" in base al quale non è sufficiente la mera impugnazione dell'atto amministrativo) gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma primo dello stesso decreto, - quali atti presupposti, rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili astrattamente situazioni di interesse legittimo derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto - spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando irrilevante la loro incidenza riflessa sugli atti di gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro, ai fini dell'attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario, nonchè l'effettiva sussistenza dell'interesse al ricorso, atteso che le questioni della legittimazione e delle condizioni dell'azione sono estranee all'area dei limiti esterni del potere giurisdizionale. (Sulla base del suddetto principio la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di organizzazioni sindacali, di un regolamento della Regione Lazio, di attuazione della legge regionale n. 25 del 1996, in materia di inquadramento del personale, che aveva consentito il conferimento della qualifica dirigenziale a numerosi dipendenti).
200521592 – c) In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della pubblica amministrazione (nella specie, per l'annullamento di un regolamento regionale relativo agli inquadramenti del personale promosso da organizzazioni sindacali e da alcuni dipendenti, i quali ultimi censuravano anche gli atti di gestione consequenziali), la statuizione sulla giurisdizione può riguardare le sole domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo (nella specie, i dipendenti, sebbene il contraddittorio fosse stato instaurato anche nei loro confronti non avevano chiesto il regolamento sulle cause da ciascuno promosse).