200521289 - Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle federazioni sportive, nel regime anteriore al d.lgs. n. 242 del 1999, deve qualificarsi di pubblico impiego, anche se originato da contratti di diritto privato, allorchč le mansioni non abbiano carattere tecnico, ma amministrativo in senso lato, e siano svolte presso la struttura centrale della federazione con inserimento nella relativa organizzazione, atteso che la federazione ha la veste di datore di lavoro quale organo del Comitato Olimpico Nazionale (Coni) nello svolgimento delle attivitą di diritto pubblico (nelle quali rientra, come nella specie, la pubblicazione di una rivista relativa alla disciplina agonistica di competenza), e non di soggetto privato in relazione alle attivitą specifiche della federazione e estranee alle funzioni pubbliche. Consegue che la controversia concernente l'accertamento della natura subordinata del rapporto, quando attenga ad una fase anteriore al 30 giugno 1998 (data indicata dalla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione di cui al d.lgs. n. 80 del 1998 come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, indicata, dall'art. 45, comma diciassettesimo, dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001), non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilitą' della domanda giudiziale. (Nella specie, relativa a lavoro giornalistico nella redazione di una rivista, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha dato rilievo all'accertata esclusione di un'organizzazione dotata di autonomia contabile, finanziaria e gestionale per la pubblicazione della rivista).

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