200521286 - Con riferimento al rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie, dalla circostanza che è regolato da un contratto di diritto privato con la Regione, qualificabile come rapporto di lavoro autonomo, discende che la domanda di adeguamento del trattamento economico - identificata secondo il criterio del "petitum" sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione dell'AGO rispetto alla domanda di direttori generali delle ASL tendente ad ottenere, quale obbligo discendente dal contratto, l'armonizzazione del proprio trattamento economico con quello dei dirigenti medici e amministrativi apicali per il periodo precedente al momento in cui tale armonizzazione era stata effettuata (d.P.C.m. n. 319 del 2001) sulla base della legge (art. 3, d. lgs. n. 229 del 1999).

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