200521284 - Con riferimento alla controversia promossa, per pretese patrimoniali inerenti il rapporto di lavoro, da un dipendente nei confronti di un centro di istruzione professionale finanziato dalla Regione, qualora la Regione sia chiamata in giudizio dal convenuto, al fine di essere tenuto indenne dalla pretesa del lavoratore per effetto della convenzione di finanziamento tra di essi stipulata, deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario anche riguardo alla pretesa di garanzia, atteso che tale convenzione, pur avendo natura pubblicistica, costituisce, in relazione ai finanziamenti accordati, posizioni configurabili come diritti soggettivi. (Principio enunciato in fattispecie relativa a processo pendente alla data del 30 giugno 1998).