200520994 Mentre l'ordinanza con cui viene irrogata ad un'emittente televisiva la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa regionale (nella specie, legge reg. della Toscana 6 aprile 2000, n. 54) per il superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dal d.m. 10 settembre 1998, n. 381, č impugnabile dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quella, eventualmente contestuale, con cui il sindaco dispone l'immediata riduzione delle emissioni degl'impianti entro i limiti normativi fissati, č impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di un provvedimento distinto ed autonomo, anche se consequenziale all'accertamento della medesima situazione di fatto, e che costituisce esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali conferiti all'autoritā comunale dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 a tutela degl'interessi delle collettivitā che vivono nell'ambito del territorio e della salute pubblica, fine istituzionale, questo, di cui ogni ente territoriale č titolare, e che incide sui diritti soggettivi dei singoli con effetti immediati, degradandoli ad interessi legittimi.