200520475 - Con riferimento al rapporto d'impiego dei dipendenti della Banca d'Italia - sottratto espressamente dalla legge (art. 68, comma quarto, in riferimento all'art. 2, comma quarto, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora trasfusi rispettivamente negli artt. 63, comma quarto e 3, comma primo, del d.lgs. n. 165 del 2001) alla disciplina della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico - nel caso di  assunzione con effetti giuridici decorrenti da data diversa dagli effetti economici, la domanda di risarcimento del danno per l'illegittimo ritardo (nella specie collegato ad accertamenti medici relativi alla idoneitą fisica) nella decorrenza degli effetti economici, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo trattandosi di diritti patrimoniali connessi non occasionalmente con il rapporto di impiego.

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