200520469 – a) In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della pubblica amministrazione (nella specie, per l'annullamento di un regolamento regionale relativo agli inquadramenti del personale promosso da organizzazioni sindacali e da alcuni dipendenti, i quali ultimi censuravano anche gli atti di gestione consequenziali), la statuizione sulla giurisdizione può riguardare le sole domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo (nella specie, i dipendenti, sebbene il contraddittorio fosse stato instaurato anche nei loro confronti non avevano chiesto il regolamento sulle cause da ciascuno promosse).
200520469 – b) CONFORME A
CASSAZIONE ASN:200205024 RV:553585 S
200520469 – c) Nel procedimento dinanzi al
Consiglio Nazionale Forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del
Consiglio dell'ordine territoriale, gli artt. 60 e 61 del r.d. 22 gennaio 1934
n. 37, ove dispongono che gli atti devono essere depositati a disposizione
delle parti per il termine di dieci giorni e che la seduta di discussione non
può aver luogo prima di dieci giorni dalla scadenza di tale termine, non ostano
a che il provvedimento presidenziale di fissazione di quella seduta sia
adottato durante il periodo del deposito, purché il giorno della seduta
medesima non sia anteriore alla suddetta data.
200520469 – d) CONFORME S.U. a:200401414 569712 S