200520469 – a) In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della pubblica amministrazione (nella specie, per l'annullamento di un regolamento regionale relativo agli inquadramenti del personale promosso da organizzazioni sindacali e da alcuni dipendenti, i quali ultimi censuravano anche gli atti di gestione consequenziali), la statuizione sulla giurisdizione può riguardare le sole domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo (nella specie, i dipendenti, sebbene il contraddittorio fosse stato instaurato anche nei loro confronti non avevano chiesto il regolamento sulle cause da ciascuno promosse).

 

200520469 – b) CONFORME A CASSAZIONE ASN:200205024 RV:553585  S

 

200520469 – c) Nel procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del Consiglio dell'ordine territoriale, gli artt. 60 e 61 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, ove dispongono che gli atti devono essere depositati a disposizione delle parti per il termine di dieci giorni e che la seduta di discussione non può aver luogo prima di dieci giorni dalla scadenza di tale termine, non ostano a che il provvedimento presidenziale di fissazione di quella seduta sia adottato durante il periodo del deposito, purché il giorno della seduta medesima non sia anteriore alla suddetta data.

 

200520469 – d) CONFORME S.U. a:200401414 569712  S

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