200520343      Giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione. (Nella specie, il dipendente di un U.s.l. era stato tratto a giudizio in sede penale per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni ed aveva patteggiato la pena; in seguito era stato convenuto in giudizio innanzi alla Corte dei Conti per il risarcimento del danno erariale, mentre la U.s.l. lo aveva  convenuto in giudizio innanzi al giudice ordinario, per ottenere il risarcimento del danno conseguente dal reato a lui ascritto; le S.U., enunciando il principio di cui in massima, hanno dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto nel giudizio innanzi al g.o., osservando che le domande proposte innanzi al giudice contabile ed al giudice ordinario avevano peraltro contenuto diverso, con conseguente inesistenza del rischio del ‘bis in idem’).

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