200520339      In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la pretesa trovi la propria origine in un rapporto tra il concessionario e il terzo, sempre che l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo, essendo il primo un semplice presupposto del secondo (Nella fattispecie, concernente un giudizio gia’ pendente alla data del 30 giugno 1998, in applicazione del succitato principio, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a controversia, vertente tra il concessionario ed il subconcessionario, attinente al rilascio, per scadenza del rapporto, di un box e di posti auto ubicati  all'interno di un aeroporto ed il risarcimento dei danni per il periodo di illegittima occupazione, in quanto l'Amministrazione pubblica non aveva specificamente autorizzato la subconcessione a favore di un terzo determinato, prevedendo la concessione la facolta’ del concessionario di subconcedere a terzi i servizi, previo nulla-osta dell’Amministrazione).

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