200520337 Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della giustizia da un aiutante ufficiale giudiziario, allo scopo di ottenere il pagamento dei compensi maturati per lo svolgimento della sua attivita', l'amministrazione convenuta non puo' far valere, in via di compensazione, il credito per il mancato versamento all'erario delle somme eccedenti l'importo che egli puo' trattenere, ai sensi dell'art. 171del d.P.R. n. 1229 del 1959, in quanto l'accertamento di quest'ultimo credito appartiene ad una giurisdizione diversa da quella ordinaria.