200520128 - Il regolamento preventivo di giurisdizioone non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari, poiché, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Corte di Cassazione. D'altra parte, alla luce della nuova disciplina dei procedimenti cautelari introdotta con la legge n. 353 del 1990, contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale emessi a conclusione degli stessi, sia in caso di concessione della misura cautelare, sia in caso di rigetto del ricorso (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. di cui a Corte Cost. n. 253 del 1994) è ammesso il reclamo a un giudice processualmente sovraordinato, cioè un mezzo di impugnazione con cui la parte interessata può ottenere in tempi brevi anche il riesame della questione di giurisdizione. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nella pendenza di un procedimento "ante causam" diretto alla concessione di un provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.).

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