200520126 - L'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora, art. 69 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, restando irrilevante l'eventuale collegamento dello stesso con altri atti o fatti di epoca anteriore, atteso che il discrimine temporale è dato dal provvedimento finale cui si addebita l'efficacia di determinare la lesione. (Nella specie la S.C. - escluso che la questione investisse la procedura concorsuale venendo in discussione atti successivi alla formazione della graduatoria - ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario dando rilievo alla data di emanazione di un atto di nomina di vincitore di concorso con cui era stato revocato un atto precedente che stabiliva una diversa decorrenza, ritenendo irrilevanti atti anteriori).