200520123 A seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 204 del 2004 - con cui č stata dichiarata l'illegittimitą
costituzionale dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito
dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui, in materia
urbanistica ed edilizia, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i
provvedimenti ed i comportamenti", anzichč "gli atti ed i
provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse
equiparati -, applicabile anche ai giudizi in corso, sussiste la giurisdizione
del giudice ordinario quando il comportamento della pubblica amministrazione risulta
spogliato da ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare
neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo, o
quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'amministrazione sia
esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente
l'illiceitą della condotta del soggetto pubblico, "ex" art. 2043 cod.
civ., suscettibile di incidere sui diritti patrimoniali dei terzi. (Nella
specie la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario rispetto
alla domanda di risarcimento del danno proposta da esercenti di un'attivitą
commerciale a causa dell'abnorme dilatazione dei tempi di costruzione di un
parcheggio pubblico nella zona in cui si svolgeva la suddetta attivitą).