200520119      In materia di procedimento disciplinare a carico dei magistrati ordinari, l'art. 60 del d.P.R. n. 916 del 1958 va interpretato ritenendo che il Ministro della giustizia è direttamente legittimato a proporre ricorso avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, anche quando l'azione sia stata esercitata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e la Sezione disciplinare abbia accolto la richiesta, da questi formulata, di dichiarare in camera di consiglio di “non farsi luogo a dibattimento”, in quanto l’art. 59 di detto d.P.R., stabilendo la scissione tra titolarita’ dell’azione disciplinare ed esercizio della medesima, persegue l’esigenza di evitare che l’esercizio dell’azione sia attribuita ad un organo amministrativo, che viene meno una volta che la Sezione disciplinare abbia pronunciato sentenza, avverso la quale il Ministro della giustizia puo’ direttamente proporre ricorso, avvalendosi della rappresentanza e difesa ‘ex lege’ dell'Avvocatura dello Stato.

 

200520119      In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la ricorrenza di un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, non può essere configurata per effetto della semplice violazione di una norma di legge, richiedendosi, invece, che l'inosservanza della norma sia frutto di dolo o colpa grave, e cioe’ tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sulla credibilita’ del magistrato ovvero sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nell'enunciare siffatto principio, le S.U. hanno rigettato il ricorso proposto dal Ministro della giustizia avverso la sentenza della Sez.disc. del C.s.m., che aveva dichiarato non farsi luogo a dibattimento nei confronti di una magistrato che svolgeva funzioni di giudice delegato, in riferimento alla appropriazione da parte di un curatore fallimentare di somme di pertinenza di alcune procedure fallimentari mediante la predisposizione di falsi mandati di pagamento ed il mancato versamento di somme ricavate con la liquidazione dei beni, in quanto era stata esclusa l’esistenza di rapporti non trasparenti tra il curatore e l’incolpato, era stato accertato che a quest’ultimo non poteva farsi carico dell’organizzazione dei servizi della cancelleria e dello svolgimento dei compiti da parte degli ausiliari, non risultando neppure costituita una sezione fallimentare, mentre dalla stessa relazione ispettiva emergeva l’esistenza di un carico di lavoro eccedente la capacita’ operativa dell’ufficio, nonche’ lo svolgimento di plurime funzioni da parte del magistrato, il quale aveva avuto una produttivita’ molto elevata ed aveva anche segnalato al Presidente del Tribunale ed al Consiglio giudiziario la allarmante carenza strutturale dell’ufficio).

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