200520116      In materia di appalti pubblici, gli artt. 6 e 7 della legge n. 205 del 2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; pertanto, la controversia avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto da parte della P.A. per l'inadempimento da parte dell'appaltatore delle obbligazioni contrattuali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiche' attiene alla fase della esecuzione del contratto e la giurisdizione va, inoltre, determinata in ragione dell'intrinseca consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che spetta al giudice ordinario accertare, verificando in via incidentale la legittimita' dell'atto rescissorio e l'eventuale violazione da parte della committente delle clausole contrattuali, nonchè il diritto soggettivo dell'appaltatore a proseguire il rapporto e cio' anche nel caso in cui  l'atto rescissorio sia rivestito della forma dell'atto amministrativo, in quanto lo stesso non ha natura provvedimentale e non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali (Fattispecie concernente un contratto di appalto del servizio di vigilanza di aree comunali destinate a parcheggio pubblico).

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