200520114          In tema di controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori circa gli obblighi di assistenza a minori - anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto attribuisce al giudice amministrativo l'intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte - deve escludersi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, la domanda di rimborso proposta dal Comune che contesta la propria competenza territoriale in relazione ad attività di assistenza a minori, oltre a non contenere alcun sindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo lo stesso Comune adempiuto ad un'obbligazione di natura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge. Nella specie, la disciplina legislativa (leggi della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 e 5 gennaio 2000, n. 1; legge quadro statale 6 novembre 2000, n. 328) configura espressamente le prestazioni assistenziali come oggetto di diritto delle persone che si trovino in stato di bisogno (artt. 10 e 62 della legge reg. n. 1 del 1986), senza che la nascita di tale diritto sia condizionata all'emanazione di atti discrezionali. Pertanto, la controversia sulla individuazione del soggetto obbligato alla prestazione assistenziale (artt. 61 della legge Regione Lombardia n. 1 del 1986 e 4 della legge Regione Lombardia n. 1 del 2000) non può considerarsi relativa a provvedimenti dell'amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

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