200520113      In tema di giurisdizione, la questione sull'esistenza della qualità di amministratore di fatto di una società non attiene allo stato e capacità delle persone, non riguardando la posizione soggettiva dell'individuo come cittadino o nell'ambito della comunità civile o familiare. Ne consegue che in tali casi non è applicabile l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che sottrae alla giurisdizione delle commissioni tributarie le questioni sullo stato e capacità delle persone e spetta invece proprio al giudice tributario, sia pure "incidenter tantum", risolvere il problema della responsabilità dell'amministratore di fatto per le sanzioni irrogate nei confronti della società e, quindi, dell'esistenza di tale qualità. Il potere delle commissioni tributarie di decisione in via incidentale su qualunque questione attribuita alla giurisdizione di altri giudici, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, deriva infatti dai principi regolatori del processo e deve, quindi, ritenersi ammesso anche prima dell'espresso riconoscimento contenuto nell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non applicabile "ratione temporis" alla controversia.

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