200520112 La giurisdizione del tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non puņ estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulle quali č attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie.