200520107 - In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato l'area della giurisdizione del giudice ordinario, in tema di selezioni preordinate al conferimento di inquadramenti superiori ai lavoratori pubblici, č di carattere residuale, essendo circoscritta agli inquadramenti che non comportano variazioni di area o categoria, siccome concernenti semplici passaggi di livello nell'ambito della medesima area funzionale. Anche la cognizione della domanda riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria di precedente concorso interno, collocandosi, di norma, fuori dell'ambito della procedura concorsuale, appartiene ordinariamente alla giurisdizione del giudice ordinario riconducendosi a controversia inerente al "diritto all'assunzione", salva la verifica del fondamento di merito della domanda medesima, esulante dal novero delle questioni di giurisdizione. Tuttavia, quando del suddetto diritto viene dedotta l'esistenza necessariamente conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso interno, l'interessato, in effetti, intende chiedere tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, con la conseguenza che a quest'ultimo corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.P.R. n. 165 del 2001, restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario - secondo la previsione dello stesso art. 63, primo comma - siccome il potere di disapplicazione del giudice ordinario presuppone proprio che la controversia cada su un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione "incidenter tantum". (Nel caso di specie, la S.C., enunciando i richiamati principi,  ha ritenuto che la domanda del dipendente, inquadrato nella quarta qualifica funzionale, diretta - sulla base del criterio del c.d. "petitum sostanziale" - all'accertamento del suo diritto al conferimento della qualifica superiore di istruttore amministrativo in virtų del c.d. "scorrimento" della graduatoria di precedente concorso interno, si sostanziava nel riconoscimento della negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso interno (al quale, peraltro, aveva pure partecipato, senza successo), cosė deducendo una posizione di interesse legittimo, con conseguente affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla stessa).

 

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